Famiglie Accoglienti

Statuto

Statuto Famiglie Accoglienti

Preambolo
L’Italia non è quella che ci viene mostrata ogni giorno sugli schermi televisivi. Non è un Paese
impaurito, rancoroso, ostile verso gli stranieri e i “diversi”. Non è il Paese dei respingimenti in
mare, dell’indifferenza verso le sofferenze e le morti di donne e bambini, della chiusura di fronte a
culture e religioni diverse. La paura si può superare. Soprattutto la possiamo affrontare ricordandoci
che è sempre una cattiva consigliera: ci spinge a rinchiuderci in fortini, ad alzare muri e a ignorare i
diritti umani.
L’Italia, Paese di emigranti fin dal 1861, sa quanto sia doloroso lasciare la propria terra e quanto sia
importante trovare accoglienza, e speranza, in Paesi lontani.
Noi vogliamo creare nuove relazioni con chi fugge dalla propria patria, offrire non soltanto
accoglienza ma speranza, come prescritto dal troppo spesso dimenticato articolo 10 della
Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica”.
Occorre ripartire dai volti, non dai voti, ed è questo che noi vogliamo fare.

Articolo 1
(Denominazione, sede e statuto)
1. È costituito l’ente del Terzo Settore denominato “Famiglie accoglienti”, Associazione di
promozione sociale apartitica e aconfessionale, con sede nel comune di Bologna. La variazione di
sede legale all’interno del comune non comporta modifica statutaria e può essere decisa
dall’Assemblea ordinaria. La nuova sede sarà comunicata agli uffici competenti.
2. L’Associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Associazione di promozione sociale” o la sigla
“APS”.
3. L’Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale
e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Assemblea ordinaria delibera l’eventuale
regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi.
4. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento e di organizzazione dell’Associazione ed è interpretato secondo le norme vigenti
in materia di Terzo Settore e secondo il Codice Civile.

Articolo 2
(Principi, scopi e finalità)
1. L’Associazione si ispira ai principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, approvata 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con
particolare riferimento all’art. 13 “Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese,
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese”. Si ispira, inoltre, ai principi della
Costituzione italiana e opera per la sua piena applicazione, con particolare riferimento all’art. 10
sul diritto d’asilo.
2. L’Associazione persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale nei confronti delle
persone immigrate e di tutte le vittime di emarginazione e povertà, nel pieno rispetto della libertà
e dignità degli individui, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti, senza
distinzione alcuna di età, sesso, convinzioni politiche e religiose, provenienza geografica.
3. Scopo dell’Associazione è promuovere l’accoglienza diffusa e una cultura che metta al centro
l’inclusione e l’integrazione delle persone immigrate, e in generale dei nuovi poveri, nonché la
tutela dei loro diritti e il miglioramento delle loro condizioni di vita. Tutte attività senza scopo di
lucro e di utilità sociale nell’ambito dell’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Articolo 3
(Attività)
1. Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può intraprendere ogni iniziativa volta ad
assicurare il necessario sostegno alle persone immigrate, e ai nuovi poveri, per dare una risposta
a bisogni reali, nella forma di accoglienza residenziale in famiglia, formazione scolastica e
professionale, avvio al lavoro e altro. In particolare, l’Associazione può:
– Realizzare interventi di informazione e azioni di sensibilizzazione, di animazione e di
testimonianza relativamente alle condizioni di vita e di lavoro delle persone immigrate,
favorendo una maggiore consapevolezza dei cittadini sul rispetto dei diritti umani.
– Promuovere azioni di difesa e tutela dei diritti civili delle persone immigrate e altre che
richiedessero il nostro aiuto.
– Promuovere la collaborazione con enti pubblici nonché enti del terzo settore che operano
nell’ambito sociale, del volontariato, della solidarietà nei confronti delle persone immigrate, in
particolare attraverso manifestazioni, convegni, corsi, seminari e procedendo alla pubblicazione
dei relativi atti e documenti. Inoltre, l’Associazione si farà promotrice di forme di
collaborazione permanente e strutturata con gli operatori del settore, gli enti locali e comunità
di cittadini.
– Realizzare campagne educative e di informazione rivolte a tutti i cittadini per favorire una
maggiore partecipazione e sensibilità ai processi di democrazia, di cooperazione, e integrazione
e accoglienza dei migranti, in Italia e in Europa e per la conoscenza delle culture di
provenienza.
– Erogare premi e borse di studio.
– Promuovere attività formative, ricreative, culturali e sportive, stages di perfezionamento in
loco, in Italia o in altri Paesi in via di sviluppo.
– Dare vita ad un osservatorio nazionale e internazionale sui temi dell’immigrazione e modelli di
integrazione.
– Collaborare e fare rete con associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia
rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi analoghi a quelli della
Associazione medesima.
– Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra
cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo
termine, la locazione, l’assunzione in concessione o in comodato o l’acquisto, in proprietà o in
diritto di superficie o in altro diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi
genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate
opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
– Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque
posseduti.
– Stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi
specifici e consulenze.
– Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto, anche finanziario, al perseguimento delle
finalità istituzionali.
2. È vietato all’Associazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non direttamente
connesse alla realizzazione di progetti coerenti con gli scopi statutari, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente per il Terzo Settore. I proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le attività sopra citate, o quelle direttamente connesse, sono rivolte agli associati e a terzi, sono
svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti
previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4
(Soci)
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono i principi
ispiratori, gli obiettivi programmatici, e accettano il presente statuto. L’organo competente a
deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. In caso di domanda presentata
da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del
soggetto che richiede l’adesione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro
dei soci. L’eventuale diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà
specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
2. Sono previste quattro categorie di soci:
– fondatori che si impegnano nell’Associazione con un apporto continuativo e che sono
promotori delle attività previste dagli scopi sociali dell’Associazione;
– ordinari, che rinnovano annualmente il loro impegno associativo versando la quota di
iscrizione stabilita dall’Assemblea;
– sostenitori, che oltre la quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
– onorari, cioè persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari.
3. Le quote vengono stabilite annualmente sulla base dei programmi sociali.

Articolo 5
(Diritti e doveri dei soci)
1. L’Associazione ha una struttura democratica: tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.
2. I soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea, se in regola con il versamento della quota
associativa, di votare per la nomina degli organi sociali, nonché sulle questioni all’ordine del
giorno. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili o trasmissibili.
3. I soci hanno diritto di essere informati regolarmente sulle attività dell’Associazione e di essere
rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
4. I soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione esclusivamente in modo personale,
volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali,
fermo restando che l’Associazione può avvalersi anche di collaboratori retribuiti per specifiche
mansioni.
5. Per quanto riguarda recesso, esclusione e decadenza del socio si fa riferimento al regolamento
interno che sarà sottoposto alla prima Assemblea utile dell’Associazione.
6. I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul
patrimonio della stessa.

Articolo 6
(Organi sociali)
1. Gli organi dell’Associazione sono:
– Assemblea dei soci;
– Consiglio Direttivo;
– Presidente;
– Revisore dei Conti.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, tranne nel caso di un revisore dei conti
esterno. Le spese sostenute dai soci saranno rimborsate con le modalità previste dal regolamento
interno e verificate annualmente.

Articolo 7
(Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con le
quote sociali.
2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione, o da chi ne fa le veci,
mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, anche
per posta elettronica normale o WhatsApp e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la
modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L’Assemblea ordinaria è valida se convocata nelle modalità previste dal comma 2, qualunque sia
il numero dei soci presenti, di persona o per delega. I soci presenti possono portare fino a due
deleghe di altri soci.
6. L’Assemblea straordinaria è valida se convocata nelle modalità previste dal comma 2 e se è
presente almeno il 51% dei soci; essa delibera a maggioranza qualificata di due terzi.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un
membro del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il
verbale e di trarne copia.
8. L’Assemblea ha il compito di:
– determinare le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione per i 12 mesi successivi;
– approvare il rendiconto annuale e il bilancio preventivo;
– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dal regolamento;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal
Consiglio direttivo.

Articolo 8
(Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 membri, incluso il Presidente, eletti
dall’Assemblea tra i propri componenti. Può deliberare quando è presente la maggioranza dei
componenti, dopo una convocazione effettuata secondo quanto previsto dal regolamento interno.
2. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non
espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale
sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo.
3. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
– curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
– progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
– elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
– convocare le assemblee previste dallo statuto;
– deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
– nominare i soci onorari;
– fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
– deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l’apertura di
conti correnti per lo svolgimento delle attività sociali;
– assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con soci e terzi;
– deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all’Assemblea dalle
norme di legge o dal presente statuto.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del Presidente o
della maggioranza dei suoi componenti. Per ogni incontro viene redatto un verbale.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti per
non più di tre mandati.

Articolo 9
(Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea e convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento dell’Associazione
nel perseguimento dei suoi scopi sociali. Il Presidente può delegare singoli compiti a uno o più soci.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private e altri
organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative
dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un membro
designato dal Consiglio Direttivo che esercita le stesse funzioni e ha gli stessi poteri del Presidente.

Articolo 10
(Revisore dei Conti)
Il Revisore Unico dei Conti viene eletto dall’Assemblea anche fra i non associati, resta in carica per
la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla
l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila
sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee,
senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 11
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
– contributi e quote associative;
– donazioni e lasciti;
– ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 460/97.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus
che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 12
(Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di
ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno
trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale
successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato
dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede
dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura
dell’esercizio sociale.
4. L’Associazione terrà i seguenti libri:
– libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;

Articolo 13
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto da un’Assemblea straordinaria con
le modalità di cui all’art. 7 e in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di
utilità sociale.
L’Associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del terzo settore, operanti per il raggiungimento di
scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dei soci fondatori e nel
rispetto inderogabile del D-Lgs. 3 luglio 2017, n 117.

Articolo 14
(Disposizioni finali)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste
dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
Articolo 15
(Norma transitoria)
Gli organi dell’Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione
determinata dai soci fondatori in sede di atto costitutivo, di cui questo Statuto costituisce parte
integrante.

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